Regime fiscale di bande, cori e filodrammatiche

23 Luglio 2016

Numerose sono le affinità, sotto il profilo del regime fiscale, tra le associazioni sportive dilettantistiche e i cori, le bande e le filodrammatiche.

Se è ormai noto che l’art. 67 primo comma lett. m del Tuir estende anche ai direttori artistici e collaboratori tecnici non professionali di cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche, non è del tutto conosciuto il disposto dell’art. 2 comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che estende a detti enti il diritto di applicare la legge 398/91 e le altre agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. In realtà, in questo caso, la legge cita le associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare. Si ritiene che, sia pure con definizioni leggermente difformi, si stia parlando degli stessi soggetti che potranno applicare, con i limiti ivi previsti, le disposizioni di cui alla legge 398/91 nonché: “le altre agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche”.

Si tratta, in primo luogo, di quelle disciplinate dall’art. 25 della L. n. 133/1999 e, nello specifico, della norma che regola le raccolte pubbliche di fondi, in base alla quale “non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore …. [a 51.645,69 euro]:

  1. a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  2. b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità …. [all’art. 143 comma 3, lett. a) del TUIR]” .

Nella sostanza, quindi, anche per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare la raccolta di fondi è consentita nel limite annuo di 51.645,69 euro di due eventi all’anno. Non bisogna poi dimenticare che restano fermi, anche in questo caso, gli adempimenti previsti dal secondo comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973.

Proviamo a riassumere il quadro delle agevolazioni previste per le associazioni sportive e che appaiono, alla luce della norma in esame applicabili anche ai cori, le bande e le filodrammatiche:

  • defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
  • legge 398/91 (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare)
  • presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000
  • esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti
  • detrazione per erogazioni liberali

In questo breve vademecum delle agevolazioni spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche che, per traslazione, si applicano anche alle associazioni bandistiche e simili, non può non mancare un riferimento ai tributi indiretti secondo le disposizioni contenute nell’art. 90 della L. n. 289/2002. Si ricorda quindi che ai fini delle imposte:

  • di registro, gli atti costitutivi sono soggetti all’imposta in misura fissa;
  • di bollo, sono esenti le ricevute di incasso delle quote associative
  • di concessione governativa, gli atti ed i provvedimenti sono esenti.

Rimangono sospese due agevolazioni: quella legata alla non applicabilità dell’art. 149 del Tuir sulla perdita della natura di ente non commerciale in presenza di prevalente attività imponibile e quella sui compensi sportivi. Se, sulla prima, l’orientamento potrebbe essere positivo, sulla seconda, essendo stata tipizzata per i direttori artistici e i collaboratori tecnici non professionali, si esclude che possa essere estesa a tutti.